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09ott67


Legge n. 962 di prevenzione e repressione del delitto di genocidio


(GU n.272 del 30-10-1967)

Testo in vigore dal: 14-11-1967

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

    la seguente legge;

Art. 1.
(Atti diretti a commettere genocidio)

Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo, e' punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo, e' punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso.

Art. 2.
(Deportazione a fine di genocidio)

Chi, al fine indicato nel precedente articolo, deporta persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e' punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

Art. 3.
(Circostanza aggravante)

Se da alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti, deriva la morte di una o piu' persone, si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 4.
(Atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite)

Chiunque impone o attua misure tendenti ad impedire o a limitare le nascite in seno ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, allo scopo di distruggere in tutto o in parte il gruppo stesso, e' punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 5.
(Atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori)

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, sottrae minori degli anni quattordici appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, per trasferirli ad un gruppo diverso, e' punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 6.
(Imposizione di marchi o segni distintivi)

Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza al gruppo stesso e' punito, per cio' solo, con la reclusione da quattro a dieci anni.

Ove il fatto sia stato commesso al fine di predisporre la distruzione totale o parziale del gruppo, si applica la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 7.
(Accordo per commettere genocidio)

Qualora piu' persone si accordino allo scopo di commettere uno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5 e nel secondo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto non e' commesso, ciascuna di esse e' punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da uno a sei anni.

Qualora piu' persone si accordino allo scopo di commettere il delitto preveduto nel primo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto non e' commesso, ciascuna di esse e' punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da tre mesi a un anno.

Per i promotori la pena e' aumentata.

Art. 8.
(Pubblica istigazione e apologia)

Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5, e' punito, per il solo fatto della istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti preveduti nel comma precedente.

Art. 9.
(Competenza per materia)

La cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nella presente legge appartiene alla Corte d'assise.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 ottobre 1967

SARAGAT

MORO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE


[Source: Gazzetta Ufficiale n. 272, 30 ottobre 1967.]

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