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07giu99


Legge 7 giugno 1999, n. 207

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, fatto a L'Aja il 6 febbraio 1997


Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, fatto a L'Aja il 6 febbraio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1994, n. 120, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis. (Arresto da parte della polizia giudiziaria). 1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona nei confronti della quale il Tribunale internazionale ha formulato una domanda di applicazione di una misura cautelare coercitiva, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 13, comma 1. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministro di grazia e giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale, convalida l'arresto con ordinanza disponendo l'applicazione di una misura cautelare coercitiva. I provvedimenti emessi e gli atti sono trasmessi senza ritardo alla corte di appello di Roma.

4. La misura cautelare coercitiva cessa di avere effetto se la corte di appello di Roma entro venti giorni dalla sua applicazione non provvede a norma dell'articolo 13.

5. Delle decisioni assunte la corte di appello di Roma informa senza ritardo il Ministro di grazia e giustizia".

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Si omette il testo dell'accordo)


[Source: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 151, 30 giugno 1999]

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